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[1]Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti e l'ufficio al quale egli appartiene e' competente per la divisione.

[2]Se tutti gli interessati non sono presenti o per la divisione e' competente altro giudice, il giudice dell'esecuzione fissa il termine perentorio entro il quale, a cura della parte piu' diligente, deve essere proposta domanda di divisione nelle forme ordinarie.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1941 al 11 settembre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art181 · fonte del testo

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