Art. 179-bis — Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1998 al 11 settembre 2005. Leggi il testo vigente →

[1]((Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio nazionale del notariato, e' stabilita, ogni triennio, la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni immobili.

[2]Il compenso dovuto al notaio e' liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di incanto e le successive, che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo)).

Testo in vigore dal 8 settembre 1998 al 11 settembre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art179bis · fonte del testo

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