Art. 147 — Conciliazione, arbitrati e collegiali mediche nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1941 al 12 dicembre 1973. Leggi il testo vigente →

Le associazioni sindacali, che intendono intervenire nel processo a norma dell'articolo 443 del codice, debbono farlo con comparsa davanti ai giudici di merito e con controricorso davanti alla corte suprema di cassazione, osservate le norme relative all'intervento e alla proposizione dei controricorsi.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1941 al 12 dicembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art147 · fonte del testo

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