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[1]Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'art. 34 del codice, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.
[2]Tali copie restano depositate in cancelleria e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.
Testo in vigore dal 17 aprile 1942 al 22 dicembre 2000
