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[1]Per ottenere l'iscrizione della persona giuridica, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera del decreto di riconoscimento, del'atto costitutivo e dello statuto.

[2]Quando il riconoscimento e' avvenuto per decreto reale, e' sufficiente l'esibizione del numero della Gazzetta Ufficiale nel quale il decreto e' stato pubblicato.

[3]L'atto costitutivo e lo statuto rimangono depositati nella cancelleria e sono ordinati in volumi muniti di rubrica alfabetica.

Testo in vigore dal 17 aprile 1942 al 22 dicembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art25 · fonte del testo

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