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[1]Il registro consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.
[2]Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.
[3]L'iscrizione e' contrassegnata da un numero d'ordine, ed e' accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo. Alla fine della parte generale il registro e' munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa e' iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro.
[4]Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nel secondo comma dell'art. 33 del primo comma dell'art. 34 del codice.
[5]Ogni iscrizione e' contrassegnata da un numero d'ordine e deve contenere l'indicazione della data, del nome del richiedente, del volume in cui sono raccolti l'atto costitutivo e lo statuto e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro.
[6]Ad ogni persona giuridica e' riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato per una persona giuridica e' esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.
Testo in vigore dal 17 aprile 1942 al 22 dicembre 2000
