Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1942 al 21 agosto 2014. Leggi il testo vigente →

[1]Le azioni a voto plurimo, esistenti al 27 febbraio 1942, nonche' quelle emesse a norma dell'ultimo comma, potranno essere conservate per tutta la durata della societa' emittente prevista dall'atto costitutivo o dalle modificazioni di questo anteriori alla data suindicata.

[2]Dalla data predetta sono vietate anche per le societa' esistenti le emissioni di azioni a voto plurimo. Sono nulle altresi' le deliberazioni con le quali si attribuisce alle azioni a voto plurimo esistenti un maggior numero di voti.

[3]Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle azioni a voto plurimo, emesse in occasione di aumenti di capitale deliberati prima dell'entrata in vigore del codice e dirette a mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni.

Testo in vigore dal 17 aprile 1942 al 21 agosto 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art212 · fonte del testo

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