[1]Quando non sono intervenute opposizioni ai sensi dell'articolo precedente queste sono state rigettate con provvedimento definitivo, i liquidatori provvedono a riscuotere i crediti dell'ente, a convertire in danaro, nei limiti in cui e' necessario, i beni e a pagare i creditori a misura che si presentano.

[2]I liquidatori possono provvedere al pagamento anche dei creditori il cui credito non e' attualmente esigibile, e devono provvedere alle cautele necessarie per assicurare il pagamento dei creditori condizionali.

[3]Soddisfatti i creditori, i liquidatori formano l'inventario dei beni residuati e rendono conto della gestione al presidente del tribunale.

[4]Copia dell'inventario e del rendiconto approvato dal presidente del tribunale deve essere trasmessa all'autorita' governativa.

[5]I liquidatori distribuiscono i beni residuati a norma dell'art. 31 del codice, provocando, quando e' necessario, le disposizioni dell'autorita' governativa.

Testo vigente dal 17 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art15 · fonte del testo

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