Articolo abrogato dalla l. 21 gennaio 1983, n. 22.
Abrogato dal 20 febbraio 1983
Articolo abrogato dalla l. 21 gennaio 1983, n. 22.
Abrogato dal 20 febbraio 1983
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1942 al 20 febbraio 1983. 85 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: All'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall'art. 2682 del codice provvede con decreto motivato il tribunale in camera di consiglio, sentiti il conservatore e il pubblico ministero.
tolto: Contro il provvedimento del tribunale e' ammesso reclamo alla corte d'appello, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, da eseguirsi a cura del cancelliere.
tolto: Le stesse disposizioni si osservano per l'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall'art. 2833 del codice. In questo caso devono essere sentite, oltre il pubblico ministero, le persone che non hanno adempiuto all'obbligo di richiedere l'iscrizione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 GENNAIO 1983, N. 22
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art112 · fonte del testo
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