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[1]L'Unione italiana di riassicurazione e' autorizzata ad assicurare per conto e nell'interesse dello Stato, nella forma di secondo rischio, le quote di rischi ordinari che eccedono la capacita' di copertura del mercato nazionale privato.
[2]Il limite, le condizioni e le modalita' della cessione in riassicurazione allo Stato sono fissati dal Comitato di vigilanza, di cui al precedente art. 1.
[3]Le deliberazioni del Comitato sono subordinate alla approvazione dei Ministri per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni, per quanto concerne la determinazione della misura del rischio e del premio.
Testo in vigore dal 11 luglio 1940 al 22 dicembre 2008
