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Gli enti di assicurazione italiani, autorizzati ad esercitare nel Regno, nel ramo trasporti, ai sensi del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, e quelli di cui al successivo articolo, sono obbligati a denunciare al Ministero delle corporazioni le quote di rischi ordinari da loro rispettivamente assunte in assicurazione o in riassicurazione o cedute in riassicurazione.
Testo in vigore dal 11 luglio 1940 al 22 dicembre 2008
