Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1940 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Gli enti di assicurazione italiani, autorizzati ad esercitare nel Regno, nel ramo trasporti, ai sensi del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, e quelli di cui al successivo articolo, sono obbligati a denunciare al Ministero delle corporazioni le quote di rischi ordinari da loro rispettivamente assunte in assicurazione o in riassicurazione o cedute in riassicurazione.

Testo in vigore dal 11 luglio 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-06-03;767~art2 · fonte del testo

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