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Il comma 8 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 501, e' sostituito dal seguente: "8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, e' stabilito in lire 154.500 miliardi". Il comma 17 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 501, e' sostituito dal seguente: "17. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 2.222,480 miliardi, lire 900 miliardi e lire 150 miliardi".

Testo in vigore dal 10 novembre 1993 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1993-11-09;445~art2 · fonte del testo

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