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[1]Alle farmacie succursali contemplate agli articoli precedenti saranno applicabili, in quanto non sia diversamente stabilito nella presente legge, le disposizioni della legge 22 maggio 1913, n. 468, e del relativo regolamento.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 24 giugno 1929 - Anno VII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Mosconi.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 27 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
