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[1]Il farmacista autorizzato all'esercizio della succursale deve preporre alla effettiva sua direzione un farmacista diplomato o laureato, tenuto alla presenza ininterrotta nella succursale per tutto il periodo in cui questa restera' aperta, a norma del decreto di autorizzazione.
[2]La designazione del farmacista direttore deve essere notificata al prefetto dal titolare autorizzato, almeno otto giorni prima dell'apertura della succursale.
[3]L'obbligo della notifica sussiste ugualmente per ogni successiva sostituzione del farmacista direttore.
Testo in vigore dal 27 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
