Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1928 al 31 marzo 1934. Leggi il testo vigente →

Le concessioni di apertura di farmacie, in eccedenza alla pianta organica, a norma del precedente articolo, non potranno superare il numero di una, nei Comuni fino a 50.000 abitanti; di due, in quelli da oltre 50.000 a 150.000 abitanti; di tre, nei Comuni da oltre 150.000 a 300.000 abitanti; di quattro, nei Comuni maggiori.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1928 al 31 marzo 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-12-09;2733~art2 · fonte del testo

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