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Le concessioni di apertura di farmacie, in eccedenza alla pianta organica, a norma del precedente articolo, non potranno superare il numero di una, nei Comuni fino a 50.000 abitanti; di due, in quelli da oltre 50.000 a 150.000 abitanti; di tre, nei Comuni da oltre 150.000 a 300.000 abitanti; di quattro, nei Comuni maggiori.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1928 al 31 marzo 1934
