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  • b)i crediti dello Stato d'importo non superiore a lire 500 per sorte capitale, di dubbia e difficile esazione, gia' iscritti alla contabilita' demaniale ai sensi del penultimo comma dell'art. 263 e del primo comma dell'art. 264 del regolamento suindicato;
  • c)i crediti dello Stato d'importo non superiore a lire 500 gia' maturati che dall'intendente di finanza, competente per territorio, siano riconosciuti di dubbia e difficile esazione. Il riconoscimento deve essere fatto in base agli elementi forniti dalle Amministrazioni interessate ed a quelli eventualmente in possesso dello stesso intendente.

Testo in vigore dal 15 luglio 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-07-01;553~art3 · fonte del testo

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