Art. 12 — Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, che recepisce la direttiva n. 76/769/CEE, relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, e' aggiunto il seguente capoverso: "articoli di puericultura: qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l'igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini, ovverosia destinato alla cura delle attivita' giornaliere dei bambini e le cui parti accessibili possono essere messe in bocca".

Testo vigente dal 6 marzo 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-02-25;34~art12 · fonte del testo

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