Art. 43 — Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

Il Governo e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi per il recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita',nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)individuare gli obiettivi indicativi di consumo futuro di elettricita' da fonti rinnovabili di energia sulla base di previsioni realistiche, economicamente compatibili con lo sviluppo del Paese;
  • b)prevedere che gli obiettivi di cui alla lettera a) siano conseguiti mediante produzione di elettricita' da impianti ubicati sul territorio nazionale, ovvero importazione di elettricita' da fonti rinnovabili esclusivamente da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilita' ad impianti ubicati sul territorio italiano;
  • c)assicurare che i regimi di sostegno siano compatibili con i principi di mercato dell'elettricita' e basati su meccanismi che favoriscano la competizione e la riduzione dei costi;
  • d)attuare una semplificazione delle procedure amministrative per la realizzazione degli impianti, nel rispetto delle competenze di Stato, regioni ed enti locali;
  • e)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)).
  • f)prevedere che dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Testo vigente dal 1 gennaio 2007

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 2002 al 1 gennaio 2007. 22 parole tolte, 9 parole aggiunte.

e) tolto: includere, tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, i rifiuti, ivi compresa la frazione non biodegradabile; aggiunto: LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2002-03-01;39~art43 · fonte del testo

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