Art. 23 — Attuazione della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali

Per dare completa attuazione alla raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali, il Governo e' autorizzato ad adottare apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che preveda in particolare:

  • a)la definizione dei criteri specifici relativi all'organizzazione ed esecuzione delle ispezioni ambientali;
  • b)la definizione dei criteri per la predisposizione di un piano delle ispezioni ambientali da parte delle Amministrazioni competenti a livello nazionale, regionale o locale;
  • c)l'individuazione dei criteri per disciplinare le visite in sito;
  • d)l'introduzione di una banca dati relativa alle ispezioni effettuate facilmente accessibile al pubblico. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 7 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-02-03;14~art23 · fonte del testo

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