(Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori: criteri di delega). Il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi per dare organica attuazione alla direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio 1996, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a)definire le misure necessarie ad assicurare, in via generale, la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, nonche' le specifiche misure di protezione da attuare anche per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazione e per gli interventi di cui, rispettivamente, ai titoli VII e IX della direttiva 96/29/EURATOM;
- b)individuare le altre pratiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 96/29/EURATOM, nonche' le altre pratiche da sottoporre ad autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 96/29/EURATOM;
- c)indicare le pratiche non soggette ad autorizzazione previste dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 96/29/EURATOM;
- d)fissare i livelli di eliminazione per lo smaltimento, il riciclo o la riutilizzazione ai fini della deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 96/29/EURATOM.
Testo vigente dal 12 febbraio 1999
