Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti direttive comunitarie: 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole; 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione; 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche; 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto; 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio; 2002/25/CE della Commissione, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1º marzo 2002, n. 39, e si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 39 del 2002. Il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, secondo la procedura e nel rispetto dei principi e criteri direttivi richiamati al comma 2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi di cui al comma 1 eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non siano ancora in vigore le rispettive normative di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione delle direttive comunitarie e cessano comunque di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

Testo vigente dal 14 agosto 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2002-07-30;180~art1 · fonte del testo

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