Art. 11 — Recepimento della direttiva 94/80/CE del Consiglio sull'elettorato attivo e passivo dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia nelle consultazioni per l'elezione dei consigli comunali

La direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalita' di esercizio del diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, e' integralmente recepita nell'ordinamento. Al fine di dare concreta attuazione alle norme previste dalla direttiva, il Governo e' delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni aventi valore di legge, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)nell'assicurare il diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni dei consigli comunali ai residenti nello Stato italiano, cittadini di altri Stati dell'Unione, che non posseggano la cittadinanza italiana, prevedere che i medesimi presentino al sindaco del comune di residenza entro congruo termine, anteriore alla data fissata per la consultazione elettorale, domanda di iscrizione ad apposita lista aggiunta istituita presso il comune, dichiarando: 1) la volonta' di esercitare il diritto di voto; 2) la cittadinanza; 3) l'indirizzo nel comune di residenza; conseguentemente prevedere che il comune di residenza iscriva i nominativi nella lista aggiunta, approvata dalla competente commissione elettorale circondariale dando comunicazione dell'accoglimento o meno, con facolta' in questo secondo caso di ricorso contro la decisione;
  • b)consentire al cittadino di altro Stato dell'Unione di presentare la propria candidatura all'elezione per il consiglio comunale, previa presentazione, oltre alla richiesta documentazione, dei dati sulla cittadinanza, sulla residenza attuale e su quella precedente nello Stato di origine, sulla sussistenza del diritto di elettorato passivo anch'esso nello Stato di origine. In caso di rigetto della candidatura, l'interessato fruisce delle forme di tutela previste per i candidati, cittadini italiani.

Testo vigente dal 10 febbraio 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1996-02-06;52~art11 · fonte del testo

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