[1]Articolo III-126

[2]Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le modalita' di esercizio del diritto, di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera b), di voto e di eleggibilita' alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo per ogni cittadino dell'Unione nello Stato membro in cui risiede senza essere cittadino di tale Stato. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo. Tali modalita' possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino. Il diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni del Parlamento europeo si esercita fatti salvi l'articolo III-330, paragrafo 1 e le misure adottate in sua applicazione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art126 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari