Art. 19 — Accesso all'esercizio dell'assicurazione da parte di imprese aventi sede in Svizzera

In attuazione della direttiva del Consiglio 91/371/CEE, le imprese aventi la loro sede sociale in Svizzera sono ammesse ad esercitare le assicurazioni private contro i danni in regime di liberta' di stabilimento, nel rispetto delle norme dettate dalla legge 10 giugno 1978, n. 295, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Testo vigente dal 4 marzo 1994

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-02-22;146~art19 · fonte del testo

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