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Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilita' di cui al presente articolo si estende anche al terzo a cui il finanziatore abbia ceduto, ai sensi dell'articolo 21, comma 11, i diritti derivanti dal contratto di concessione di credito.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1992 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142~art22 · fonte del testo

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