Art. 18 — Credito al consumo: recepimento delle direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
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2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 1992 al 1 gennaio 1994. 387 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Ai fini della presente sezione, si definisce credito al consumo la concessione nell'esercizio di una attivita' commerciale o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito o di analoga facilitazione finanziaria (finanziamento) a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce, in tale rispetto, per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Restano esclusi dall'ambito di applicazione della presente sezione, purche' stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore, i contratti di somministrazione di cui agli articoli 1559 e seguenti del codice civile. Le disposizioni della presente sezione non si applicano comunque alle concessioni di credito al consumo di importi rispettivamente inferiore e superiore ai limiti indicati con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, tenuto conto della dinamica di quelli stabiliti dal Consiglio delle Comunita' europee ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio 87/102/CEE. In sede di prima applicazione, i predetti limiti sono fissati rispettivamente in lire trecentomila e in lire sessanta milioni. Le disposizioni della presente sezione non si applicano inoltre, indipendentemente dall'importo:
tolto: a) alle concessioni di credito sono rimborsabili in unica soluzione entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri non calcolati in forma di interesse, purche' previsti contrattualmente nel loro ammontare;
tolto: b) alle concessioni di credito che sono prive direttamente o indirettamente di corrispettivo di interessi o di altri oneri a qualsiasi titolo, ad esclusione del rimborso delle spese vive sostenute e documentate;
tolto: c) alle concessioni di credito che sono destinate all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprieta', ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento, su un terreno o su un immo- bile edificato o da edificare;
tolto: d) ai contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprieta' della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario. Le disposizioni della presente sezione si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono attivita' di mediazione finalizzata alla concessione del credito da parte del finanziatore. In partcolare, nei casi in cui per l'ottenimento del credito sia necessario l'intervento del terzo soggetto, il costo di tale intervento deve essere incluso nel tasso annuo effettivo globale, di cui all'articolo 19.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che e' abrogato il presente articolo, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto legislativo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142~art18 · fonte del testo
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