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[1]Per un quinquennio dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge e' in facolta' del Ministro di grazia e giustizia di nominare uditori giudiziari in soprannumero ai posti stabiliti complessivamente in 350 dalle tabelle A e B allegate alla legge 17 aprile 1930, n. 421, purche' siano mantenuti vacanti altrettanti posti nei gradi superiori del ruolo delle Preture e di quelli dei Tribunali e delle Corti, globalmente considerati.

[2]E' abrogata la prima parte dell'art. 23 della legge 5 giugno 1933, n. 557.

Testo in vigore dal 15 giugno 1935 al 1 agosto 1940

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-03;872~art3 · fonte del testo

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