Articolo abrogato dalla l. 21 luglio 1965, n.903.
Abrogato dal 1 gennaio 1965
Articolo abrogato dalla l. 21 luglio 1965, n.903.
Abrogato dal 1 gennaio 1965
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 11 settembre 1962 al 1 gennaio 1965. 85 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il concorso dello Stato alla gestione per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani e' determinato, a modifica di quanto previsto dalla legge 23 febbraio 1961, n. 198, in lire quattro miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1966-67 compreso. Per gli stessi esercizi di cui al precedente comma il contributo dello Stato per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani, previsto dall'articolo 1, lettera b) della legge 10 febbraio 1961, numero 77, e' aumentato di lire 1 miliardo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N.903
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1339~art6 · fonte del testo
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