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Possono essere ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti coloro che possano far valere almeno 5 anni di contribuzione effettiva nell'assicurazione stessa, qualunque sia l'epoca, del versamento dei contributi, a condizione che la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria venga presentata allo Istituto prima del compimento, da parte dell'assicurato, dell'eta' di 45 anni per le donne e di 50 per gli uomini. Tuttavia, nei primi due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di prosecuzione volontaria puo' essere presentata da coloro che possano far valere le condizioni di contribuzione di cui al comma precedente, qualunque sia la loro eta'.

Testo in vigore dal 11 settembre 1962 al 1 luglio 1972

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1338~art11 · fonte del testo

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