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[1]L'autorizzazione puo' essere data, dietro apposita domanda, quando sussistano le seguenti condizioni:
[2]1° che nella Provincia non esistano le sezioni di Istituto nautico Regio corrispondenti a quelle che si chiede di aprire a titolo privato;
[3]2° che il richiedente sia una Provincia o un Comune, o altra persona giuridica, pubblica o privata, ovvero un cittadino italiano che abbia l'eta' di trenta anni compiuti e sia di condotta ineccepibile. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalita';
[4]3° che le persone, a cui saranno affidati la direzione e i diversi insegnamenti, abbiano rispettivamente piena idoneita' all'ufficio di direzione ed i requisiti voluti per insegnare negli Istituti nautici Regi;
[5]4° che i locali destinati all'Istituto siano idonei;
[6]5° che ciascuna sezione abbia l'organizzazione di insegnamenti prescritta per la corrispondente sezione degli Istituti nautici Regi.
Testo in vigore dal 3 luglio 1928 al 22 dicembre 2008
