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[1]Gli Istituti nautici privati legalmente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge potranno provvisoriamente proseguire nel loro esercizio, secondo le norme del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1671, fino al 30 settembre 1928. Per l'ulteriore eventuale prosecuzione dovranno essere osservate le disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di esecuzione, comprese quelle riguardanti l'apertura.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 7 giugno 1928 - Anno VI
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 3 luglio 1928 al 22 dicembre 2008
