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[1]La revoca importa, per chi ottenne l'autorizzazione, l'obbligo di chiudere l'Istituto entro la data di cui al comma seguente.
[2]La data della chiusura e' fissata nel decreto di revoca, a seconda delle circostanze da valutarsi insindacabilmente dal Ministro per la marina, ma non puo' mai essere stabilita per un tempo posteriore al 30 settembre che segue immediatamente la data del decreto.
Testo in vigore dal 3 luglio 1928 al 22 dicembre 2008
