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[1]L'autorizzazione deve essere revocata quando venga a mancare taluna delle condizioni di cui all'art. 4, o se ne accerti, dopo che fu concessa l'autorizzazione, l'insussistenza iniziale; quando non si ottemperi all'ordine di cui all'art. 13; quando l'Istituto non funzioni regolarmente; quando, in genere, vi siano cause nelle quali sia impegnata la conservazione dell'ordine morale, o la tutela dei principi che governano l'ordine sociale o politico dello Stato o la salute degli allievi.

[2]Inoltre l'autorizzazione puo' essere revocata quando non si ottemperi alla prescrizione di cui all'art. 9; deve essere revocata se il fatto si ripeta.

Testo in vigore dal 3 luglio 1928 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-06-07;1349~art10 · fonte del testo

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