Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1988 al 22 dicembre 2008. 273 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: A completamento degli stanziamenti della legge 12 giugno 1984, n. 227, e' assegnato alla regione Umbria un contributo straordinario di lire 180 miliardi negli anni 1987-1990, in ragione di lire 55, 45, 40 e 40 miliardi, rispettivamente per gli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, da destinare agli interventi di definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, valutati rispettivamente in lire 115 miliardi e in lire 65 miliardi. Alle relative opere si applicano le disposizioni dell'articolo 59 della legge 5 agosto 1978, n. 457. La regione Umbria realizza direttamente, d'intesa con i comuni, gli interventi di cui al comma 1, garantendo continuita' delle realizzazioni; puo' avvalersi, se necessario tramite convenzioni del CNR e suoi istituti, nonche' di universita' ed enti scientifici, anche al fine di realizzare sistemi di costante monitoraggio e vigilanza; puo', altresi', delegare attivita' ai comuni di Todi ed Orvieto. Gli organi tecnici e consultivi delle amministrazioni statali sono tenuti ad assicurare collaborazione alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi negli anni 1987-1992 per interventi, di competenza del Ministero dei beni culturali e ambientali, di recupero, restauro, conservazione, valorizzazione ed utilizzazione degli edifici, nonche' dei beni e delle opere di pertinenza degli stessi, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 227, in ragione di lire 5, 15, 20 e 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, sulla base di un programma che garantisca continuita' di realizzazioni e completamento delle opere in corso. Per gli anni successivi al 1990 gli stanziamenti relativi ai singoli esercizi finanziari sono quantificati con legge finanziaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1987-12-29;545~art1 · fonte del testo
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