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Chiunque senza licenza dell'autorita' fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000. Non si applica la precedente disposizione qualora si tratti di collezione di armi artistiche, rare o antiche.

Testo in vigore dal 12 ottobre 1967 al 6 novembre 1974

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 435/1987

    Questione infondata
    3 dicembre 1987

    dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come sostituito dall'art. 14 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Chiavari con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo de…

    Art. 3 cost. · Art. 7 Disposizioni per il controllo delle armi · Art. 14 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi · Art. 1 Disposizioni per il controllo delle armi

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-10-02;895~art1 · fonte del testo

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