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[1]Il presidente del Comitato potra' essere autorizzato dal Ministro per la pubblica istruzione a valersi, per le necessita' inerenti al Congresso, di personale comunque dipendente dal suo Dicastero e ad assumere e licenziare, a seconda del bisogno, personale avventizio tecnico, d'ordine e di servizio.
[2]Qualsiasi spesa per l'applicazione del precedente comma gravera' sui fondi a disposizione del Comitato.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
