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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]I titoli rappresentativi delle merci e gli altri documenti ad esse relativi, attinenti alla navigazione marittima, sono validi, anche se, in applicazione delle norme contenute nel R. decreto 11 luglio 1941-XIX, n. 1161, manchino di alcune delle indicazioni prescritte dal Codice della navigazione.

[9]Ogni patto contrario e' nullo.

[10]La presente legge, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, avra' effetto per la durata dello stato di guerra.

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a Roma, addi' 21 gennaio 1943-XXI

[13]VITTORIO EMANUELE

[14]MUSSOLINI - GRANDI - HOST VENTURI

[15]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 16 febbraio 1943 al 16 dicembre 2009

urn:nir:stato:legge:1943-01-21;29~art1 · fonte del testo

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