Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 1932 al 9 ottobre 2010. 110 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro, sulla cui iniziativa ebbe luogo la concessione, puo' proporre al Re la perdita delle decorazioni di cui al precedente articolo 1, in confronto dei condannati alla reclusione per i delitti contro la personalita' dello Stato, la fede pubblica e il buon costume, la integrita' e la sanita' della stirpe, di associazione per delinquere e di bancarotta fraudolenta; o dei condannati per qualsiasi altro delitto, anche preveduto da leggi speciali, alla reclusione per durata superiore a due anni. Detta proposta puo' essere fatta anche nei confronti di coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana ed ai quali non siano applicabili le disposizioni della legge 31 gennaio 1926, n. 108.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-03-24;453~art2 · fonte del testo
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