Nel caso in cui i beni richiesti di sequestro dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro costituiscano gia' oggetto di sequestro disposto dall'autorita' giudiziaria italiana nell'ambito di un procedimento penale in corso e di essi sia prevista dalla legge italiana la confisca, la consegna puo' essere disposta ai soli fini delle esigenze probatorie e previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria italiana procedente con il limite di cui all'articolo 35, comma 9. Alle stesse condizioni di cui al comma 1 e' subordinata la consegna quando si tratta di beni gia' oggetto di sequestro disposto nell'ambito di un procedimento civile a norma degli articoli 670 e 671 del codice di procedura civile.

Testo vigente dal 29 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-22;69~art36 · fonte del testo

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