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[1]Quando agli effetti giudiziali od amministrativi portati dalla presente legge, occorra una revisione di analisi, questa sara' fatta dal laboratorio della Direzione generale di sanita' o da quello centrale delle gabelle o da quegli altri Istituti che verranno appositamente indicati con decreto Ministeriale.
[2]La revisione dell'analisi e' definitiva.
Testo in vigore dal 26 luglio 1904 al 2 giugno 1917
