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[1]Le stazioni agrarie e i laboratori di chimica agraria, nonche' gli istituti enologici alla dipendenza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, come pure i laboratori chimici compartimentali delle gabelle e quelli municipali, sono obbligati di eseguire le analisi dei vini che si sospettano non genuini, se l'analisi sia richiesta dalla pubblica autorita' o si tratti del caso preveduto dall'articolo precedente.
[2]Le modalita' concernenti il prelevamento dei campioni e la presentazione dei vini destinati all' analisi saranno stabilite dal regolamento.
[3]I certificati di analisi saranno rilasciati in esenzione di tassa di bollo.
Testo in vigore dal 26 luglio 1904 al 2 giugno 1917
