Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 1904 al 2 giugno 1917. Leggi il testo vigente →

Le associazioni di viticultori, di produttori e di commercianti di vini, le cooperative di consumo e di produzione, i circoli enofili, i comizi e sindacati agrari, possono, se legalmente costituiti, far prelevare campioni di vino presso chiunque ne faccia vendita o commercio, sempre quando vi siano fondati indizi che il vino non sia genuino, a mezzo degli agenti governativi indicati nell'articolo 6.

Testo in vigore dal 26 luglio 1904 al 2 giugno 1917

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-07-11;388~art7 · fonte del testo

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