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Le associazioni di viticultori, di produttori e di commercianti di vini, le cooperative di consumo e di produzione, i circoli enofili, i comizi e sindacati agrari, possono, se legalmente costituiti, far prelevare campioni di vino presso chiunque ne faccia vendita o commercio, sempre quando vi siano fondati indizi che il vino non sia genuino, a mezzo degli agenti governativi indicati nell'articolo 6.
Testo in vigore dal 26 luglio 1904 al 2 giugno 1917
