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[1]Chiunque prepara a scopo di vendita, vende o pone in vendita o mette altrimenti in commercio liquidi zuccherini, alcoolici o zuccherini-alcoolici ottenuti da frutta dolci, i quali siano o si presumano destinati alla preparazione dei vini non genuini, od al taglio con vini genuini, e' punito colle pene stabilite dall'articolo 2.
[2]Sono presunti come destinati alla preparazione di vini non genuini od al taglio con vini genuini i liquidi anzidetti esistenti nelle cantine, nei depositi o magazzini dei commercianti o negli esercizi di vendita all'ingrosso o al minuto.
[3]La merce sara' distrutta.
Testo in vigore dal 26 luglio 1904 al 2 giugno 1917
