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[1]Chiunque prepara a scopo di vendita, vende o pone in vendita o mette altrimenti in commercio liquidi zuccherini, alcoolici o zuccherini-alcoolici ottenuti da frutta dolci, i quali siano o si presumano destinati alla preparazione dei vini non genuini, od al taglio con vini genuini, e' punito colle pene stabilite dall'articolo 2.

[2]Sono presunti come destinati alla preparazione di vini non genuini od al taglio con vini genuini i liquidi anzidetti esistenti nelle cantine, nei depositi o magazzini dei commercianti o negli esercizi di vendita all'ingrosso o al minuto.

[3]La merce sara' distrutta.

Testo in vigore dal 26 luglio 1904 al 2 giugno 1917

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-07-11;388~art5 · fonte del testo

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