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[1]Coll'entrata in vigore della presente legge rimane abrogata la legge del 25 marzo 1900, n. 100.
[2]Finche' non sara' approvato il regolamento per l'esecuzione della presente legge, rimarra' in vigore, in quanto e' applicabile, il regolamento approvato con R. decreto 25 novembre 1900, n. 450, e modificato con RR. decreti 3 marzo 1901, n. 80, e 15 dicembre 1901, n. 520.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Racconigi, addi' 11 luglio 1904.
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Giolitti. Rava. Ronchetti. L. Luzzatti.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 26 luglio 1904 al 2 giugno 1917
