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Le sentenze di condanna saranno, a spese dei condannati, pubblicate in giornali locali ed affisse all'albo della Camera di Commercio, del Comune e dei Comizi agrari della provincia dove e' la residenza dei trasgressori, e per i casi contemplati all'articolo 10 anche nell'albo dei Consolati italiani del paese di destinazione del vino.

Testo in vigore dal 26 luglio 1904 al 2 giugno 1917

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-07-11;388~art13 · fonte del testo

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