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[1]I vini esteri sono esclusi dai punti franchi e non possono essere oggetto, nel Regno, di alcuna manipolazione, taglio o miscuglio. Ai contravventori sono applicabili le sanzioni stabilite dall'articolo 2 della presente legge.
[2]I vini in arrivo dall' estero, contenuti in recipienti portanti indicazioni tali da farli ritenere di produzione italiana saranno confiscati.
Testo in vigore dal 26 luglio 1904 al 2 giugno 1917
