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Quando vi sia ragionevole timore che i vini in partenza da un porto, con destinazione ad altro porto del Regno, sieno invece destinati all'estero, o che i vini nazionali o nazionalizzati che rientrano nel Regno per via di mare, abbiano subito sostituzioni o adulterazioni durante il viaggio, le dogane devono prelevare i campioni per le relative analisi.
Testo in vigore dal 26 luglio 1904 al 2 giugno 1917
