Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 1904 al 2 giugno 1917. Leggi il testo vigente →

[1]Sono considerati vini genuini soltanto quelli ottenuti dalla fermentazione alcoolica del mosto di uva fresca o leggermente appassita:

[2]Tutti gli altri vini, compresi quelli ottenuti con uve secche, sono considerati non genuini, agli effetti della presente legge e di ogni altra legge penale.

[3]Col regolamento da approvarsi o da modificarsi con R. decreto, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e il Consiglio di Stato, saranno stabiliti i trattamenti consentiti per la preparazione, correzione e conservazione dei vini da considerarsi come genuini.

Testo in vigore dal 26 luglio 1904 al 2 giugno 1917

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-07-11;388~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari