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[1]Per ottenere la rinnovazione delle ipoteche sulle rendite deve essere presentata all'Amministrazione del debito pubblico analoga domanda in doppio esemplare.

[2]Le rinnovazioni eseguite sulle iscrizioni del Gran Libro avranno effetto anche se non siano riportate sui relativi certificati. Esse pero' dovranno essere rese pubbliche a cura dell'Amministrazione del debito pubblico, con elenchi trimestrali nella Gazzetta ufficiale del Regno.

[3]Per le rinnovazioni delle ipoteche sulle rendite saranno osservate, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2001 a 2006 inclusivamente, del Codice civile, concernenti le rinnovazioni delle ipoteche sui beni immobili.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-12-24;750~art8 · fonte del testo

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