Art. 8
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[1]Per ottenere la rinnovazione delle ipoteche sulle rendite deve essere presentata all'Amministrazione del debito pubblico analoga domanda in doppio esemplare.
[2]Le rinnovazioni eseguite sulle iscrizioni del Gran Libro avranno effetto anche se non siano riportate sui relativi certificati. Esse pero' dovranno essere rese pubbliche a cura dell'Amministrazione del debito pubblico, con elenchi trimestrali nella Gazzetta ufficiale del Regno.
[3]Per le rinnovazioni delle ipoteche sulle rendite saranno osservate, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2001 a 2006 inclusivamente, del Codice civile, concernenti le rinnovazioni delle ipoteche sui beni immobili.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
