Art. 6
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[1]Le rendite nominative sottoposte ad ipoteca sono rese libere:
[2]1° per consenso del creditore o del suo legittimo rappresentante o avente causa;
[3]2° per deliberazione o per decreto dell'autorita' competente;
[4]3° per sentenza;
[5]4° per prescrizione, quando non sia stata domandata la rinnovazione dell'ipoteca entro 30 anni, salvo le eccezioni contenute nell'articolo seguente.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
